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28 ottobre 2025

Bonus edilizi 2026 al 36 e 50% e Manovra, bonus mobili al 50% anche nel 2026

Bonus edilizi 2026 al 36 e 50%

La mappa degli incentivi per il prossimo anno

Saranno prorogate per il 2026, alle stesse condizioni previste per l'anno 2025, le disposizioni in materia di detrazione delle spese sostenute per interventi edilizi. Ad affermarlo è il comunicato diramato dopo il Consiglio dei ministri di ieri, 14 ottobre, che illustra il documento programmatico di bilancio da inviare a Bruxelles entro il 15 ottobre e contente, tra l'altro, la descrizione e la quantificazione delle principali misure inserite nella manovra di finanza pubblica che dovrebbe essere portata in Consiglio dei ministri questo venerdì.

Dunque - al netto delle modifiche che il Parlamento potrà apportare al Ddl di Bilancio e salvo sorprese dell'ultima ora - il bonus ristrutturazioni sarà mantenuto al 50% per il 2026 per le prime case e al 36% per le seconde case. Si applicherà fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96mila euro per unità immobiliare. Bisognerà vedere se si vorrà anche mantenere in vita Il bonus mobili che per il 2025 al 50% con limite di spesa a 5mila euro.

Anche l'ecobonus dovrebbe attestarsi nel 2026 sull'aliquota al 50% per le abitazioni principali e al 36% negli altri casi. Tali aliquote si applicheranno a tutte le tipologie di interventi agevolati, compresi quelli che, fino al 2024, davano luogo ad una detrazione più elevata, quali, ad esempio: gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali e gli interventi su parti comuni di edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.

Dunque, le aliquote fisse si applicheranno a tutti gli interventi elencati all'articolo 14 del Dl 63 del 2013. 

Significa, dunque, che - come accade già dal 2025 - le aliquote al 36 e 50% si applicheranno anche alle detrazioni maggiorate al 70-75% e 80-85%, come gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali incidenti sull'involucro dell'edificio o finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva nei condomìni. Stesse aliquote anche per gli interventi che hanno il duplice obiettivo dell'efficientamento energetico e del miglioramento sismico.

Incentivi al 50% per le abitazioni principali e al 36% per le seconde case dovrebbero essere confermati anche per il sismabonus, ossia per le misure antisismiche, l'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica.

Anche nel 2026 - sempre salvo sorprese -  relativamente al sismabonus restano defunte le detrazioni al 70 e all'80% che fino al 2024 erano riservate ai lavori che avessero determinato il passaggio rispettivamente ad una o due classi sismiche inferiori. Non saranno ripristinate neanche le detrazioni al 75 e 85% riservate ai lavori antisismici sulle parti comuni degli edifici condominiali. 

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Manovra, bonus mobili al 50% 
anche nel 2026


L'agevolazione, con tetto di spesa di 5mila euro, resta legata ai lavori di ristrutturazione e di riduzione del rischio sismico


Il bonus mobili resta in vigore anche nel 2026. L'aliquota è al 50% e si calcola su una spesa massima di 5mila euro. 

A stabilirlo è lo schema di disegno di legge di Bilancio uscito dal Consiglio dei ministri di venerdì.


Dunque, la legge di Bilancio 2026 - che ora deve essere esaminata dal Parlamento per essere convertita in legge ed andare in vigore dal prossimo 1° gennaio - prevede la proroga per un altro anno della detrazione dedicata all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

Dunque, per tutto il 2026, applicando l'incentivo fiscale si potrà totalizzare al massimo un beneficio pari a 2.500 euro (50% del tetto di 5mila euro). La detrazione non cambia né nelle aliquote né nella sostanza: va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e continua ad essere applicata all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla "A" per i forni, alla "E" per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, e alla "F" per i frigoriferi e i congelatori. L'agevolazione resta legata ai lavori che beneficiano del bonus al 50% per le ristrutturazioni edilizie (elencati all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi) e di conseguenza anche a quelli finalizzati alla riduzione del rischio sismico.

Per beneficiare dello sgravio, vi è un'altra condizione da rispettare: la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. La data di avvio potrà essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all'Asl (indicante la data di inizio dei lavori), se obbligatoria, oppure, per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000).  Per beneficiare dello sgravio, sia i mobili che gli elettrodomestici devono essere nuovi.

Rientrano tra i mobili soggetti alla detrazione, ad esempio: i letti, gli armadi, le cassettiere, le librerie, le scrivanie, i tavoli, le sedie, i comodini, i divani, le poltrone, le credenze, i materassi e gli apparecchi di illuminazione. È escluso l'acquisto di porte, pavimentazioni, tende e tendaggi e di altri complementi di arredo. Rientrano nei grandi elettrodomestici agevolabili, per esempio: i frigoriferi, i congelatori, le lavatrici, le lavasciuga e le asciugatrici, le lavastoviglie, gli apparecchi per la cottura, le stufe elettriche, i forni a microonde, le piastre riscaldanti elettriche, gli apparecchi elettrici di riscaldamento, i radiatori elettrici, i ventilatori elettrici, gli apparecchi per il condizionamento.  Rientrano nell'agevolazione anche gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l'obbligo.

«La detrazione - precisa l'Agenzia delle Entrate - spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio, oppure quando i mobili e i grandi elettrodomestici sono destinati ad arredare l'immobile ma l'intervento cui è collegato l'acquisto viene effettuato su una pertinenza dell'immobile stesso, anche se accatastata autonomamente».

2 ottobre 2025

Il bonus elettrodomestici 2025 è in Gazzetta Ufficiale ... quali sono le novità!!!


2025: pubblicato in Gazzetta Ufficiale

2 Ottobre 2025, 10:20.

Il bonus elettrodomestici 2025 è in Gazzetta Ufficiale, quali sono le novità. Condizione essenziale per l’erogazione del contributo è la consegna al venditore di un elettrodomestico della stessa tipologia e di classe energetica inferiore a quello agevolato. Commenti: 0 - Elettrodomestici - GTRES - Stefania Giudice - 

Il bonus elettrodomestici 2025, inserito nella legge di Bilancio 2025 e poi modificato dal decreto Bollette, è finalmente arrivato in Gazzetta Ufficiale. È stato infatti pubblicato il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministero dell’Economia che contiene le disposizioni in materia. Si attendono ora i decreti direttoriali della Direzione generale competente del Mimit. Ma, come evidenziato da Altroconsumo, deve essere ancora predisposta la piattaforma online dedicata alla gestione del contributo, per il quale sono state messe a disposizioni risorse pari a 50 milioni di euro.


Come funziona il contributo

Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale disciplina i criteri e le modalità per la concessione del contributo riconosciuto all’utente finale in forma di voucher, cui consegue uno sconto in fattura da parte del venditore al momento dell’acquisto dell'elettrodomestico. Come spiegato dal decreto, condizione essenziale per l’erogazione del contributo è la consegna al venditore di un elettrodomestico della stessa tipologia e di classe energetica inferiore a quello agevolato, nonché, a cura del venditore, il suo corretto smaltimento finalizzato al riciclo, mediante l’uso del modello di Documento di trasporto.


Requisiti per ottenere il bonus

Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale spiega innanzitutto che il bonus elettrodomestici 2025 è riconosciuto rispettando l’ordine temporale di presentazione delle istanze e che il suo riconoscimento è subordinato all’effettiva disponibilità di risorse finanziarie

Il contributo, sotto forma di voucher, è concesso all’utente finale maggiorenne ed è spendibile presso il venditore per l’acquisto di un solo elettrodomestico per nucleo familiare, con conseguente riduzione del prezzo finale di vendita pagato dall’utente finale.


Valore del bonus e limiti ISEE

Come spiegato, il contributo è riconosciuto in misura non superiore al 30 per cento del costo di acquisto dell’elettrodomestico e comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro per ciascun elettrodomestico se l’utente finale ha un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ordinario inferiore a 25.000 euro annui. Il contributo non può essere cumulato con altre agevolazioni, nonché con altri benefici, anche di tipo fiscale, riferiti agli stessi costi ammissibili.

Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate, nonché ai fini del controllo, i dati relativi ai contributi elettrodomestici erogati, con l’indicazione dei dati identificativi degli utenti finali, sono comunicati telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese con le modalità definite d’intesa tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e l’Agenzia delle Entrate.


Il ruolo della piattaforma digitale

Attraverso la piattaforma informatica sono acquisiti i dati degli utenti finali che manifestano l’interesse a partecipare all’iniziativa e, per essi, è accertato il possesso dei requisiti. A tal fine, la piattaforma informatica interroga, per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, tramite la piattaforma del Cad o altri strumenti di interoperabilità:

  • la banca dati di titolarità dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini della verifica della presenza di una DSU in corso di validità associata all’utente finale per il 2025 e dell’acquisizione automatica dell’informazione sul valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dell’utente finale richiedente, per determinare l'importo del contributo concedibile;

  • l’Anagrafe nazionale della popolazione residente ai fini della verifica della composizione del nucleo familiare;

  • altre banche dati pubbliche nazionali o comunitarie utili ai fini della gestione dell'iniziativa.


Come ottenere e usare il voucher

All’esito delle verifiche, la piattaforma informatica conferma all’utente finale il diritto al riconoscimento del contributo e ne indica l’importo massimo attraverso il rilascio di un voucher, avente una validità limitata nel tempo dal momento dell’emissione, associato al codice fiscale dell’utente finale richiedente.

L’emissione del voucher comporta il vincolo delle somme a valere sulla dotazione finanziaria per la durata di validità del voucher stesso, per un valore pari all’importo massimo indicato nella piattaforma informatica. La quantificazione dell’importo del contributo definitivamente spettante all’utente finale è effettuata dalla piattaforma informatica al momento dell’utilizzo del voucher presso il venditore, in relazione al prezzo di vendita dell’elettrodomestico scelto dall’utente finale.

Il venditore riduce di pari importo il prezzo di acquisto dell’elettrodomestico ed emette fattura di vendita riferita esclusivamente all’elettrodomestico oggetto della vendita, la quale riporta il prezzo originario, il valore del contributo effettivamente maturato ed esplicita l’obbligo di smaltimento dell’elettrodomestico in sostituzione.


Scadenza e rinnovo del voucher

Qualora il voucher non sia utilizzato presso un venditore entro il limite temporale di validità, l’utente finale può rinnovare la richiesta del contributo secondo le modalità indicate nei decreti direttoriali.

A seguito dell’accettazione del voucher e a fronte della riduzione del prezzo, una volta decorso il termine per l’esercizio del diritto di recesso da parte dell’utente finale, il venditore matura il diritto a ricevere un importo alla stessa equivalente, da corrispondersi a cura di Invitalia a valere sulla dotazione finanziaria della misura, previo inserimento da parte del venditore nella piattaforma informatica della documentazione necessaria a comprovare il diritto in questione, anche ai fini dell’effettuazione dei controlli.

A tali fini, il venditore conserva tutta la documentazione relativa a ciascun acquisto effettuato mediante l’utilizzo del voucher, inclusa la documentazione riguardante la gestione di un eventuale reso, nonché la documentazione attestante l’avvio dell’elettrodomestico sostituito al corretto smaltimento finalizzato al riciclo.



16 maggio 2025

Bonus Edilizi: NEWS Anno 2025 -

 IMMOBILIARE BROKERHOUSE DI BERTIATI BARBARA ANNO 05-2025

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24 novembre 2022

TRASFERIMENTO BONUS DEI MOBILI: in caso di vendita immobile, cosa dice il Fisco?

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Il trasferimento del bonus mobili in caso di vendita immobile è possibile? 

Sul punto sono arrivate alcune interessanti precisazioni da parte del Fisco. 

Vediamo quanto spiegato.

A Fisco Oggi, la rubrica telematica dell'Agenzia delle Entrate, è stato domandato: "Ho venduto un immobile che avevo ristrutturato e per il quale stavo usufruendo sia della detrazione del 50% sia del bonus mobili ed elettrodomestici. Avendo ceduto le rate residue di detrazione per gli interventi di ristrutturazione, anche il bonus mobili passa automaticamente all'acquirente?".

Nel fornire i suoi chiarimenti, il Fisco ha spiegato che il bonus mobili non passa automaticamente all'acquirente e ha evidenziato che, rispetto a quanto accade per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, "in caso di cessione dell'immobile oggetto di ristrutturazione il bonus mobili ed elettrodomestici non si trasferisce all'acquirente".

Secondo quanto sottolineato, ciò accade anche quando con "la cessione dell'immobile vengano trasferite all'acquirente le restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio". 

Chi continua, dunque, a usufruire delle quote di detrazione non ancora utilizzate relative al bonus mobili? A usufruire delle quote di detrazione non ancora utilizzate è il venditore dell'immobile e non l'acquirente.

Si ricorda che il bonus mobili è una detrazione Irpef del 50% di cui si può usufruire per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio. L'agevolazione è stata prorogata dalla legge di Bilancio 2022 per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024. Nello specifico, la detrazione del 50% deve essere calcolata su un importo massimo di 10.000 euro per l'anno 2022 e di 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024 riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. 

Ho venduto un immobile che avevo ristrutturato e per il quale stavo usufruendo sia della detrazione del 50% sia del bonus mobili ed elettrodomestici. Avendo ceduto le rate residue di detrazione per gli interventi di ristrutturazione, anche il bonus mobili passa automaticamente all’acquirente?

 


La risposta è la seguente:

La risposta è negativa. 

Contrariamente a quanto accade per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in caso di cessione dell’immobile oggetto di ristrutturazione il bonus mobili ed elettrodomestici non si trasferisce all’acquirente. Questo vale anche quando con la cessione dell’immobile vengano trasferite all’acquirente le restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio. Chi vende l’immobile, pertanto, può continuare a usufruire delle quote di detrazione non ancora utilizzate, derivanti dall’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici.

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