LINK ARGOMENTI TRATTATI
26 gennaio 2026
TUTTO SULLE AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA (2026)
31 dicembre 2024
Successioni e Donazioni dal 1º gennaio 2025 - AGGIORNAMENTI 2025 !!
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Successioni e donazioni dal 1º gennaio 2025
NUOVA NORMATIVA
Cosa cambia nel 2025 per le donazioni e le successioni?
Dal 1° gennaio 2025 sono state introdotte varie novità in materia di donazioni e successioni con funzione di semplificazione, certezza del diritto e razionalizzazione.
In particolare:
- per il calcolo dell’imposta di successione si considera solamente il valore di quanto ricevuto per successione a causa di morte e diventa irrilevante se lo stesso soggetto ha già ricevuto donazioni dal defunto;
- la dichiarazione di successione diventa un adempimento fiscale unico, avendo il contribuente il compito di autoliquidare tutte le imposte e tasse dovute, inclusa l’imposta di successione;
- sono previste nuove norme per la tassazione del trust
Come cambiano le franchigie e le aliquote?
Le aliquote e le franchigie non cambiano e come già previsto dalla precedente normativa l’imposta di donazione/successione
- per coniuge, discendenti e genitori non è dovuta fino ad 1 milione di euro ed oltre tale importo è pari al 4%;
- per fratelli o sorelle non è dovuta fino a 100.000 euro ed oltre tale importo è pari al 6%;
- per altri parenti fino al quarto grado (es. i cugini) e per affini in linea collaterale fino al terzo grado (es. zio del proprio coniuge) è pari al 6% per l’intero importo;
- per tutti gli altri soggetti è pari al 8% per l’intero importo.
L'attuale normativa consente al coniuge, ai discendenti ed ai genitori di ricevere fino ad 1 milione di Euro per donazione e fino ad 1 milione di Euro per successione, ed ai fratelli e sorelle possono ricevere fino a 100.000 euro per donazione e fino a 100.000 euro per successione, senza dover pagare né l’imposta di successione né quella di donazione.
A differenza di quanto previsto in passato, per verificare se opera l’esenzione dall’imposta di successione quindi diventa irrilevante se un soggetto beneficiato per successione a causa di morte ha già ricevuto donazioni dallo stesso defunto.
In cosa consiste il principio dell'autoliquidazione dell'imposta?
Sulla base di questo principio fiscale, il calcolo delle imposte è compiuto dallo stesso contribuente e non dall’Amministrazione Finanziaria, che conserva però un potere di controllo successivo.
L’autoliquidazione consente di accelerare i tempi di riscossione delle imposte, ma comporta per il contribuente maggiori responsabilità, in quanto potrà subire sanzioni oltre che per il mancato pagamento delle imposte dovute, anche per errori commessi nel calcolo delle imposte pagate: per questa ragione è sempre consigliata l’assistenza fiscale di un professionista.
Come viene semplificata la dichiarazione di successione?
Per le successioni aperte a partire dal 1°gennaio 2025, la dichiarazione di successione diventa un adempimento fiscale telematico onnicomprensivo.
Il contribuente deve fornire nella dichiarazione di successione le informazioni richieste ai fini fiscali (relative al patrimonio ed alla composizione familiare del defunto) e deve autoliquidare tutte le imposte e tasse dovute per la successione.
Oltre alle imposte ipotecarie e catastali, ai bolli ed alla tassa catastale già autoliquidate sulla base della precedente normativa, da oggi è tenuto anche all’autoliquidazione dell’imposta di successione.
Diversamente dal passato, il contribuente non deve attendere che la liquidazione dell’imposta di successione sia eseguita dall’ Agenzia delle Entrate e notificata entro i successivi tre anni e può concludere tutto l’iter fiscale molto più rapidamente calcolando tutte le imposte dovute e pagandole in un’unica soluzione.
Sulla base dell’attuale normativa, ferma l’autoliquidazione di tutte le imposte, il contribuente può anche decidere di rinviare il pagamento della sola imposta di successione ad un momento successivo alla presentazione della dichiarazione di successione, purché ciò avvenga entro 90 giorni dal termine di presentazione.
Altra innovazione riguarda la possibilità di indicare in un apposito quadro (EI) informazioni utili per facilitare le volture catastali.
Come cambia la disciplina del trust?
Risolvendo una questione molto dibattuta in passato, oggi la legge prevede espressamente che il contribuente può decidere se pagare l’imposta di donazione in “in entrata” (al momento della costituzione del vincolo di trust) o “in uscita” (al momento in cui i beni sono trasferiti al beneficiario).
Se si decide di pagare l’imposta di donazione “in entrata” si avrà un esborso immediato, ma con la certezza delle norme fiscali applicabili, mentre al futuro trasferimento dei beni al beneficiario, sarà applicata un’imposta fissa.
Diversamente, se si decide di pagare l’imposta fissa al momento della costituzione del bene in trust, per usufruire di un risparmio immediato, quando si procederà con il trasferimento dei beni al beneficiario dovrà essere pagata l’imposta di donazione “in uscita” sulla base della normativa che sarà vigente in quel momento e che potrà essere differente da quella attuale, eventualmente anche più gravosa.
Quali sono le imposte che gravano oggi sulla donazione di un immobile?
La donazione di un immobile comporta il pagamento di cinque voci/tributi. Oltre all’imposta di bollo fissa (230 Euro), infatti, sono dovute:
- l’imposta di donazione che è proporzionale al valore del bene donato e segue le stesse regole sopra esposte per il calcolo dell’imposta di successione;
- le imposte ipotecaria e catastale, rispettivamente pari al 2% ed all’1% del valore catastale dell’immobile donato;
- la tassa ipocatastale fissa necessaria per consentire la trascrizione e la voltura dell’atto (90 Euro).
Eccezionalmente, se il donatario può richiedere le agevolazioni prima casa, può beneficiare del pagamento delle sole imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di Euro 200 ciascuna.
L’imposta di donazione, invece, indipendentemente dalla richiesta di agevolazione prima casa, è sempre proporzionale, ma come avviene per l’imposta di successione si calcola in modo differente a seconda dei rapporti che intercorrono tra donante e donatario: l’imposta è più bassa se vi sono rapporti familiari tra donante e donatario, mentre l’aliquota è più elevata se la donazione è compiuta tra estranei.
Come già precisato, poi, per le donazioni tra i familiari più stretti sono previste anche delle franchigie e quindi delle soglie sotto le quali opera una esenzione e l’imposta di donazione non è dovuta.
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12 settembre 2024
Usucapione di beni immobili: i requisiti e come funziona per la casa
Usucapione di beni immobili:
i requisiti e come funziona per la casa
L'usucapione di beni immobili permette di ottenerne la proprietà dopo 20 anni di uso continuativo, rispettando alcuni requisiti.
Come funziona l’usucapione per beni immobili e, soprattutto, quali requisiti sono necessari per ottenere la proprietà di una casa? Si tratta di curiosità certamente diffuse, in particolare fra coloro che da anni vivono e gestiscono abitazioni, o altri fabbricati, altrui. Si può davvero diventarne gli effettivi proprietari?
L’usucapione è un istituto giuridico che permette a un soggetto di diventare proprietario di un bene - mobile o immobile - semplicemente possedendolo per un periodo di tempo stabilito per legge. Conosciuto anche come prescrizione acquisitiva, poiché l’individuo acquisisce nel tempo un diritto di proprietà, per gli immobili prevede una durata di 20 anni di uso continuativo e pubblico affinché possa essere rivendicato. Come facile intuire, si tratta di un istituto complesso, per questo è utile vagliare l’opinione del notaio sull’acquisto per usucapione.
Cos’è l’usucapione per beni immobili?
Come già spiegato in apertura, l’usucapione è un istituto giuridico che permette a un individuo di diventare proprietario di un bene - in questo caso, immobile - possedendolo per un periodo di tempo previsto per legge.
Usucapione, chiavi di casa: Pexels
Regolamentato dagli articoli 1158 e successivi del Codice Civile, l’usucapione di fatto permette di acquisire un titolo di proprietà su un immobile a scapito del proprietario originale, senza che fra le parti venga posta in essere una compravendita. In altre parole, poiché chi si avvale dell’usucapione si è occupato del bene in modo continuativo ed esteso, ne può diventare il legittimo proprietario.
Non è però tutto, poiché tramite questo istituto chi viene riconosciuto come proprietario del bene immobile, gode anche:
- della mancata possibilità di opposizione da parte del proprietario iniziale;
- della mancata possibilità di opposizione da parte di soggetti terzi.
Ma esiste ancora l’usucapione? Questa modalità non è molto diffusa, poiché i requisiti di legge per accedervi sono decisamente rigidi, tuttavia risulta sempre più frequente per gli immobili intestati a defunti, sia in presenza che in assenza di eredi.
Naturalmente, per poter approfittare di questa possibilità è necessario soddisfare i requisiti previsti dal Codice Civile, così come rispettarne le rispettive modalità e tempistiche.
Quando scatta il diritto di usucapione?
Ma quali sono i requisiti per l’usucapione di un immobile? Non è infatti sufficiente abitarci, ma è necessario dimostrare che:
- il possesso sia continuo nel tempo, per i beni immobili non meno di 20 anni;
- il possesso sia ininterrotto, ovvero non vi siano dei periodi in cui non si ha effettivamente avuto il possesso dell’immobile;
- il possesso sia pacifico, cioè in assenza di abusi, violenze, minacce o qualsiasi altro mezzo che potrebbe aver inficiato la possibilità del primo proprietario di avvalersi del bene;
- il possesso sia pubblico, ovvero non deve avvenire di nascosto dal primo proprietario e deve essere noto a quante più persone possibili.
Non è però tutto, perché affinché l’usucapione possa essere esercitato è anche indispensabile dimostrare che:
- il soggetto richiedente voglia possedere l’immobile come se fosse il titolare;
- si tratti di un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altri diritti reali, cioè non è possibile acquisire per usucapione diritti personali;
- lo stato della gestione e dell’uso dell’immobile permette al soggetto che ne beneficia di apparire come il titolare del diritto di proprietà.
È inoltre utile specificare che, in alcuni casi, è possibile approfittare dell’usucapione veloce: ad esempio, come previsto dall’articolo 1159 del Codice Civile, la durata si riduce a 10 anni per coloro che acquistano un immobile in buona fede da un soggetto non proprietario.
Beni immobili e usucapione: un esempio
Come appare evidente, la disciplina sull’usucapione è decisamente complicata. Per questa ragione, può essere utile far ricorso a un esempio.
Si ipotizzi che un individuo trovi un’abitazione abbandonata e fatiscente. Incuriosito dalla costruzione, decide di stabilirvisi e di eseguire dei lavori di ristrutturazione sulla stessa, senza nascondere la propria attività a terzi.
Ad esempio, il soggetto rende pubblicamente noto di aver preso dimora presso l’abitazione abbandonata o, ancora, vi invita altre persone per trascorrere del tempo insieme.
Ancora, l’individuo in questione si occupa anche della gestione dei rapporti con i vicini confinanti e, nonostante il proprietario iniziale sia a conoscenza della situazione, non interviene per ristabilire i suoi diritti di proprietà. Trascorsi 20 anni, il soggetto potrà avanzare la richiesta di usucapione.
Come appare evidente, il soggetto che ha deciso di stabilirsi nell’edificio fatiscente può dimostrare di avere esercitato un possesso continuo e ininterrotto, goduto non solo pacificamente - come dimostra il mancato intervento del proprietario a conoscenza dei fatti - ma anche in modo pubblico e manifesto.
Come si richiede l’usucapione
Analizzati i contesti di legge, come si richiede l’usucapione? In caso tutti i requisiti vengano soddisfatti, non esiste una procedura automatica per richiedere di acquisire la titolarità dell’immobile. È infatti necessario avviare una causa in Tribunale verso il proprietario iniziale del bene, con l’obbligo di dimostrare di avere tutti i requisiti necessari per poter usufruire dell’usucapione stesso.
Non è però tutto, perché il Decreto Legislativo 28 del 2010 ha introdotto la mediazione obbligatoria per l’usucapione: di conseguenza le parti, prima di finire in tribunale, dovranno tentare la carta di una conciliazione. Perciò:
- se le parti trovano un accordo, verrà redatto un verbale a testimonianza degli impegni pattuiti;
- se le parti non trovano un accordo, il mediatore presenta un verbale di mediazione negativa e, successivamente, viene avviata la causa in tribunale.
Come dimostrare l’usucapione di un immobile
Naturalmente, chi richiede l’usucapione di un bene immobile deve dimostrare di averne i requisiti. A questo scopo, l’orientamento più recente della giurisprudenza è considerare qualsiasi elemento di prova come valido. Ad esempio:
- ci si può avvalere di testimoni, pronti a confermare che per 20 anni si è gestito il possesso del bene in modo continuativo, pacifico e pubblico;
- si possono portare a suffragio della causa elementi che confermano il possesso esclusivo dell’immobile, come la sostituzione delle serrature, le ricevute dei lavori di ristrutturazione effettuati, l’implementazione di recinzioni o mura divisorie sul fondo che ospita l’immobile e molto altro ancora.
Usucapione, martello del giudice
Data la complessità della fase di accertamento, è sempre utile affidarsi a professionisti esperti, quali avvocati specializzati in cause immobiliari. Ma, nei fatti, quando un’immobile diventa di proprietà per usucapione? Solo al termine della causa in tribunale, in caso il giudice decida di trasferire la suddetta proprietà dal titolare originario al richiedente.
Quando non è possibile l’usucapione sui beni immobili
Infine, è utile anche verificare i limiti dell’usucapione, ad esempio su quali tipologie di immobili o di relazioni questa possibilità non sia ammessa dalla legge. In linea generale, non è possibile procedere alla richiesta per:
- immobili sui quali vi sono diritti personali di godimento, come il diritto d’uso o di abitazione;
- beni immobili indisponibili dello Stato o degli Enti Pubblici, come ad esempio gli uffici scolastici o le caserme;
- beni immobili di enti religiosi o ecclesiastici;
- beni immobili appartenenti al demanio pubblico;
- immobili confiscati dallo Stato all’interno di procedimenti penali;
- immobili di interesse storico, artistico o archeologico.
Inoltre, una sentenza del Tribunale di Tivoli - la 326 del 2017 - nega la possibilità di richiedere l’usucapione di beni immobili tra parenti. Data questa considerazione, è lecito chiedersi: la successione blocca l’usucapione? No, l’avvio di una procedura di successione verso gli eredi non ferma la procedura di usucapione avviata da terzi, poiché non si tratta di una fattispecie prevista dal Codice Civile, nell’articolo 1165 e successivi.
18 aprile 2023
Cos’è il diritto di superficie e come viene utilizzato:
- contratto;
- testamento;
- usucapione.
Diritto di superficie: un esempio concreto
Diritto di superficie e diritto di proprietà: le differenze
diritto di superficie
trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà
edificio residenziale
Durata ed estinzione del diritto di superficie
diritto di superficie durata
- scadenza del termine per cui è stato concesso il diritto;
- compimento dell’opera o della coltura e, dunque, l’adempimento delle condizioni previste dal contratto di superficie;
- prescrizione per mancato uso del diritto;
- rinuncia volontaria del superficiario;
- revoca del proprietario;
- perdita della proprietà del fondo da parte del proprietario.
Le imposte obbligatorie che riguardano il diritto di superficie
- imposte di registro;
- imposta municipale sugli immobili (IMU).
Diritto di superficie su terreno agricolo e area demanialediritto di superficie terreno agricolo
tassazione fotovoltaico diritto di superficie
Cosa fare in caso di servitù di passaggio
servitù di passaggio
24 novembre 2022
L'acquisto CASA: come finanziarlo, come proteggerlo??
continua ad essere un obiettivo di molti, anche se oggi esistono varie formule di affitto ad uso abitativo e addirittura la possibilità anche per i privati cittadini di sottoscrivere un leasing immobiliare, con agevolazioni fiscali significative per i giovani.
La maggior parte degli italiani sceglie di abitare in una casa di proprietà e non in affitto, perché vede nel "mattone" una tradizionale forma di impiego del proprio risparmio, almeno per l’abitazione di residenza.
Devi considerare che...
... prima di comprare una casa è importante valutare tutte le spese che questa scelta comporta, il denaro su cui puoi contare e quanto chiedere eventualmente in prestito, avendo presente quale è la rata massima di rimborso che puoi sostenere. Considera bene se e quale casa puoi permetterti di comperare. Queste sono le fondamenta su cui costruire tue scelte sull’abitazione.
Esistono variabili e opportunità che potresti non conoscere e non avere considerato per portare avanti il tuo progetto. Se hai necessità di richiedere un finanziamento, i mutui ipotecari sono le forme di finanziamento più diffuse ed economiche: si chiamano così perché prevedono l’accensione di un'ipoteca sull'immobile per il quale richiedi il prestito. In altre parole, a garanzia del pagamento - in caso di insolvenza - stai offrendo la casa stessa. Confronta tante offerte in modo da scegliere le condizioni più vantaggiose, ad esempio quelle con i tassi di interesse più bassi, e quelle più adatte alle tue esigenze.
Prima di accendere un finanziamento è importante valutare bene l'impegno che puoi sostenere, ovvero quanta parte di reddito puoi destinare al rimborso delle rate: non basarti solo sulle disponibilità e sulle esigenze presenti, perché nel tempo possono cambiare. Una buona regola è quella di impegnarsi ad una rata del mutuo che non superi un terzo delle entrate mensili (sommando insieme stipendio o altre possibili fonti di reddito), per non trovarti impreparato o in difficoltà in caso di spese impreviste o al verificarsi di problemi connessi al lavoro e/o alla salute. Se hai contratto già altri finanziamenti o hai rate da pagare per altri beni/servizi (es. per l'auto), ricordati di considerare, nel calcolo della rata mensile che puoi sostenere, anche tutti gli altri tuoi debiti: anche la banca ne terrà conto per decidere se e quanto concederti in prestito. In altre parole, valuterà il tuo "merito creditizio".
Scegli sapendo che...
Ogni strumento ha le sue caratteristiche...
Alcuni esempi, che non esauriscono le possibilità...
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Riacquisto “prima casa”: in un anno deve diventare abitazione principale
Il contribuente, che vende l’immobile nei cinque anni successivi all’acquisto agevolato, è tenuto non solo a comprare un nuovo appartamento ma, altresì, ad adibirlo a propria abitazione principale
In caso di alienazione della “prima casa”, entro 5 anni dall’acquisto, il contribuente evita la decadenza dall’agevolazione fiscale soltanto se acquista, entro un anno dall’alienazione, un altro immobile e lo adibisce effettivamente a propria abitazione principale.
In questo senso si è espressa, confermando il proprio orientamento, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 24457 dell’8 agosto 2022.
Prima di esaminare la vicenda concreta, è opportuno ricordare che l’agevolazione “prima casa” è disciplinata dalla nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro (Dpr n. 131/1986.
Come evidenziato nella motivazione della sentenza in commento, tale nota detta una diversa disciplina a seconda che si tratti:
- di un “primo” acquisto della “prima casa” da parte del contribuente del “riacquisto” della “prima casa” che interviene dopo che il contribuente ha alienato, entro cinque anni dall’acquisto, l’abitazione per la quale aveva goduto delle agevolazioni fiscali.
- di un “primo” acquisto della “prima casa” da parte del contribuente del “riacquisto” della “prima casa” che interviene dopo che il contribuente ha alienato, entro cinque anni dall’acquisto, l’abitazione per la quale aveva goduto delle agevolazioni fiscali.
In particolare, occorre distinguere le seguenti ipotesi:
- il contribuente che, per la prima volta, acquista un’abitazione con le agevolazioni “prima casa” deve essere residente, al momento dell’acquisto, nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato.
In caso contrario, se non ricorrono alcune circostanze particolari indicate nella citata nota II-bis, il contribuente deve obbligarsi, nell’atto di compravendita, a trasferire la propria residenza in detto Comune, entro 18 mesi dall’acquisto.
Come si può facilmente notare, in occasione del “primo acquisto”, ai fini del mantenimento della residenza, il legislatore non richiede che l’immobile sia utilizzato quale propria abitazione dal contribuente che lo acquista con i benefici fiscali.
È sufficiente che il contribuente abbia o acquisisca entro 18 mesi la residenza nel Comune in cui si trova l’abitazione acquistata in forma agevolata.
Pertanto, ad esempio, in presenza degli altri requisiti previsti dalla norma, il contribuente può avvalersi del beneficio fiscale anche nel caso in cui, subito dopo l’acquisto, concede in locazione l’abitazione. Allo stesso modo, le agevolazioni sono riconosciute anche in caso di acquisto di un’abitazione già locata
- il contribuente che ha già goduto dell’agevolazione “prima casa” e aliena l’immobile prima del decorso di cinque anni dall’acquisto, decade dall’agevolazione stessa.
Il comma 4 della richiamata nota II-bis prevede, però, che la decadenza è evitata nel caso in cui il contribuente, “entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”. A differenza di quanto avviene per il “primo acquisto”, il contribuente che procede a un nuovo acquisto agevolato, al fine di evitare la decadenza dall’agevolazione per alienazione infraquinquennale, è tenuto non solo ad acquistare un nuovo appartamento ma, altresì, ad adibirlo a propria abitazione principale.
Questo aspetto, da ultimo evidenziato, è stato alla base della pronuncia della Corte di cassazione in esame.
Nel caso concreto il contribuente, dopo l’alienazione infraquinquennale dell’abitazione per la quale aveva goduto delle agevolazioni “prima casa” aveva riacquistato, entro un anno dall’alienazione, un altro fabbricato abitativo.
L’ufficio dell’Agenzia delle entrate, presso il quale era stato registrato il primo atto di acquisto agevolato, ha revocato le agevolazioni dopo aver constatato che l’immobile oggetto del riacquisto non era stato adibito ad abitazione principale del contribuente.
La notifica dell’avviso di liquidazione, avente a oggetto la revoca delle agevolazioni, è avvenuta a distanza di circa tre anni dalla data del riacquisto dell’abitazione.
Il contribuente ha ritenuto infondata la decadenza dalle agevolazioni fiscali in considerazione del fatto che, entro un anno dall’alienazione infraquinquennale, aveva comunque acquistato un’altra abitazione.
Sia la Ctp che la Ctr della Toscana (decisione n. 731 del 3 maggio 2019) hanno accolto la tesi del contribuente, anche in considerazione del fatto che la normativa in tema di riacquisto dell’abitazione, non indica espressamente un termine entro il quale il contribuente deve adibire l’immobile acquistato a propria abitazione principale, al fine di evitare la decadenza dall’agevolazione.
I giudici della Corte di cassazione, invece, hanno ritenuto legittima la revoca delle agevolazioni, evidenziando soprattutto che, al fine di evitare la decadenza per alienazione infraquinquennale, non è sufficiente procedere, entro un anno dall’alienazione, all’acquisto di altro fabbricato, ma è necessario che l’immobile oggetto del riacquisto sia effettivamente adibito ad abitazione principale del contribuente.
In merito al termine entro il quale il nuovo immobile deve essere adibito ad abitazione principale, è stato accolto il principio, sostenuto dall’amministrazione finanziaria, in base al quale la circostanza che detto termine non sia stato predeterminato dal legislatore, non vuol dire che il contribuente può rinviare all’infinito l’utilizzo del nuovo immobile quale abitazione principale, ma è necessario che tale utilizzo avvenga entro un termine ragionevole.
In particolare, è necessario che l’immobile sia adibito ad abitazione principale prima della scadenza del termine a disposizione dell’ufficio per l’esercizio dei controlli di propria competenza.
L’amministrazione finanziaria si era pronunciata in tal senso già con le risoluzioni nn. 192/2003 e 44/2004 e con la circolare n. 18/2013.
Nella motivazione la Corte di cassazione ha richiamato, in senso conforme le proprie pronunce nn. 17148/2018, 22488/2020 e 5353/2020 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 46/2009.
Per i motivi sopra indicati è stata ritenuta legittima la revoca delle agevolazioni fiscali.
Residenza nella “prima casa” entro 18 mesi: un termine tassativo
immagine generica illustrativa
Qualora tale condizione non ricorre già al momento della stipula, il contribuente, per godere delle agevolazioni, deve obbligarsi, in atto, a trasferire in tale Comune la propria residenza entro 18 mesi.
In seguito al ricorso presentato dal contribuente, la Ctp di Milano ha annullato l’avviso relativo alla decadenza dalle agevolazioni, ritenendo che il termine di diciotto mesi previsto dalla norma sopra indicata fosse un termine meramente ordinatorio e non perentorio.
In particolare i giudici hanno richiamato il proprio orientamento espresso con le ordinanze nn. 17629/2021 e 17867/2022, con le quali si era già affermato che “…ai fini della fruizione dei benefici fiscali previsti per l'acquisto della prima casa, e in applicazione dell'art. 1,nota II bis, comma 1, lett. a), della Tariffa, Parte Prima, D.P.R. n. 131 del 1986, l'acquirente assume un vero e proprio obbligo verso il fisco con la dichiarazione di voler stabilire la propria residenza nel comune in cui è sito l'immobile, da adempiere nel termine perentorio, e non sollecitatorio, di diciotto mesi dalla stipula dell'atto, comportando il suo inadempimento la decadenza dal beneficio, anticipato al momento della registrazione”.
secondo il contribuente, il termine per spostare la residenza nel Comune in cui si trova l’abitazione acquistata deve decorrere dalla data di registrazione dell’atto e non dalla data di stipula, in quanto l’elemento costitutivo del beneficio fiscale è rappresentato, appunto, dalla registrazione dell’atto e non dalla stipula.
Come vendere casa con mutuo in corso? Tutto quello che devi sapere ?
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Vendere casa con mutuo in corso: è possibile?
Come vendere casa con mutuo in corso e comprarne un'altra?
- sostituzione di garanzia;
- accollo al compratore;
- estinzione anticipata del mutuo per vendita dell’immobile.
Sostituzione di garanzia
Accollo del debito
Estinzione anticipata del mutuo per vendita dell’immobile
- estinzione del mutuo per vendita casa prima del rogito: quando si è in possesso della somma necessaria per estinguere il finanziamento prima di effettuare il rogito sulla nuova casa, è possibile saldare il debito con l’istituto di credito, il quale provvede a rilasciare la cancellazione dell’ipoteca e la quietanza dell’estinzione;
- estinzione del mutuo contestuale al rogito: in questo caso, l’estinzione del debito avviene utilizzando il denaro incassato in seguito alla vendita della casa gravata da mutuo, contestualmente al rogito. L’acquirente è tenuto a consegnare un assegno alla banca, la quale rilascia la quietanza dell’estinzione e provvede a cancellare l’ipoteca.
- L’estinzione del mutuo per vendita casa è la soluzione a cui scelgono di ricorrere in molti perché è vantaggiosa tanto per l’istituto di credito quanto per il mutuatario/venditore. È naturale che, infatti, entrambe le parti abbiano il naturale interesse di chiudere il rapporto di finanziamento, senza vincolo alcuno.
Quando si può vendere una casa con mutuo?
Come vendere una casa cointestata con mutuo?
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